[A] Sulle modalità di proposizione della domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, con particolare riguardo all’onere di chiedere il differimento dell’udienza. [B] Sull’assimilabilità, ai fini dell’estinzione della garanzia fideiussoria prestata per l’esecuzione di un appalto pubblico, della risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore al caso dell’omissione o ritardo della p.a. appaltante nell’effettuazione del collaudo e nell’approvazione del relativo certificato.
SENTENZA N. ****
[A] Secondo un principio di diritto di recente ribadito dalla sentenza della Cassazione n.9441/2022, per cui “il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domand...